Il 1° gennaio 2021 entra in vigore la riforma delle prestazioni complementari (PC) che, con l’introduzione del mantenimento facoltativo della previdenza secondo l’art. 47a LPP, ha ripercussioni anche sulla previdenza professionale. Ma cosa comporta la riforma per gli assicurati?

Le prestazioni complementari (PC) all’AVS e all’AI contribuiscono a coprire i costi minimi di vita laddove le rendite e il reddito non riescono a farlo. La riforma delle prestazioni complementari, che entra in vigore il 1° gennaio 2021, mira a mantenere il livello delle prestazioni, a tenere maggiormente conto del patrimonio e a ridurre gli effetti di soglia.

Le misure più importanti della riforma sono reperibili qui

Novità: mantenimento facoltativo della previdenza secondo l’art. 47a LPP

È opportuno richiamare l’attenzione sul nuovo articolo 47a LPP che entra in vigore il 1° gennaio 2021, parallelamente all’entrata in vigore della riforma delle PC e disciplina il mantenimento facoltativo della previdenza professionale. L’articolo è importante per i dipendenti che hanno compiuto 58 anni, che ricevono una disdetta da parte del datore di lavoro e non trovano un nuovo impiego. Per le persone toccate è possibile mantenere la previdenza professionale a proprie spese con le prestazioni del piano di previdenza del precedente datore di lavoro. Inoltre la legge COVID-19 contiene una disposizione transitoria. I rapporti di lavoro disdetti dal 31 luglio 2020 rientrano nell’art. 47a LPP e sono altresì autorizzati a richiedere il mantenimento della previdenza al 1° gennaio 2021. Il mantenimento facoltativo della previdenza consente ai disoccupati più anziani di mantenere la propria previdenza professionale e, quindi, offre loro la possibilità di percepire una rendita all’età di pensionamento.

Ai fini del mantenimento della previdenza si parte dai seguenti presupposti:

  • compimento dei 58 anni
  • disdetta da parte del datore di lavoro (l’onere della prova spetta al destinatario)

Importante: I destinatari ai sensi dell’articolo 47a LPP rimangono parte dell’attuale collettività. Swiss Life tiene conto dei destinatari, ai sensi dell’art. 47a, nell’attribuzione delle eccedenze e nella ripartizione dei mezzi liberi. Anche in caso di liquidazione parziale o addirittura di scioglimento del contratto, i destinatari secondo l’art. 47a LPP sono equiparati ai dipendenti dell’ex datore di lavoro.

Quali documenti sono a disposizione?

Nel regolamento di previdenza l’articolo 14 introduce il mantenimento facoltativo della previdenza a partire dal 1° gennaio 2021. Il destinatario deve compilare e firmare la richiesta per l’avvio del mantenimento della previdenza. È disponibile un promemoria che descrive i diritti e gli obblighi del destinatario.

Capitale o rendita?

Occorre osservare in particolare il seguente punto: dopo oltre due anni di mantenimento della previdenza, le prestazioni assicurate devono essere obbligatoriamente percepite sotto forma di rendita, ossia la liquidazione in capitale non è più possibile.

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